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Descrizione
“Confermata dalla Commissione tributaria, anche in sede di appello, la legittimità dei tributi locali (Tares) per più di 50.000 euro, chiesti dal Comune per i beni gestiti dal concessionario del porto turistico”.
Ne da notizia l’Ufficio legale del Comune. “La vicenda nasce nel 2016: il ricorrente impugnava innanzi la Commissione tributaria provinciale l’avviso di accertamento sulla tassa rifiuti anno 2013 sostenendo che il Comune non avesse motivato l’avviso e che fosse incorso in errore nella quantificazione della tassa (in quanto sarebbero state assoggettate a tassazione banchine e consistenze superiori ai metri quadri effettivi). La sentenza della Commissione di primo grado dava torto al concessionario e questi, nel 2017, proponeva appello in Commissione di secondo grado. Il Comune, attraverso l’avvocato Carlo Popolizio, oltre a difendersi nel merito svolgeva appello incidentale sostenendo che il ricorso di primo grado fosse tardivo e che la Commissione di primo grado avesse completamente omesso di considerare tale eccezione. La Commissione regionale, il 15 aprile scorso, in accoglimento dell’appello incidentale svolto dal Comune, ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso promosso dal concessionario del porto in primo grado e condannato il contribuente al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio, liquidate in complessivi 3.000, euro oltre accessori come per legge. L’Ufficio tributi potrà così passare all’incasso per la quota tributi e le spese legali”.
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Ultimo aggiornamento: 19 giugno 2024, 11:36